Art. 10.
(Pubblicità degli atti interni al partito).

      1. Le deliberazioni dell'assemblea concernenti l'elezione degli organi interni, le eventuali deleghe di poteri propri dell'assemblea a un organo collegiale più ristretto ai sensi quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, e ogni altra deliberazione con la quale si manifesti la volontà dell'assemblea devono risultare da apposito verbale.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle deliberazioni dell'esecutivo e del segretario del partito.

 

Pag. 14